Cos'è l'affido familiare

L’affido familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà. L’affido familiare è regolato dalla legge 184/83, successivamente modificata dalla legge 149/01, che sancisce il diritto inalienabile del minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia. 

 
L’art. 2 della legge 149/01 afferma che << il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno>>. Solo nel caso in cui l’affidamento non sia possibile, è consentito l’inserimento del minore in Casa famiglia o in una Comunità di tipo familiare.

Chi sono le famiglie di origine

Sono famiglie, conosciute e seguite dai Servizi Sociali locali e dai Tribunali per i minorenni, che hanno difficoltà di diverso tipo, che non riescono da sole ad occuparsi dei bisogni dei loro figli. Sono persone che nella loro vita hanno sofferto molto e che non sempre hanno ricevuto il supporto necessario ad una piena maturazione tanto che questo rende difficile assolvere al loro compito genitoriale.

L’aiuto concreto di un’altra famiglia può aiutarle a superare le loro problematiche, ad avere gli stimoli necessari per migliorare le loro condizioni di vita. Chiaramente l’inserimento del minore nella famiglia affidataria è finalizzato a mantenere costanti e continui i rapporti con la famiglia d’origine del minore affidato a meno che non vi siano prescrizioni contrarie da parte dei Servizi Sociali o del Tribunale per i minorenni. Obiettivo finale dell’affido è il ritorno del minore nella famiglia di origine.

Chi sono i bambini/ragazzi affidati

Raramente sono bambini molto piccoli. Più di frequente sono fanciulli (6-10 anni) o adolescenti, italiani o stranieri.

Chi sono le famiglie affidatarie

Secondo la legge possono essere affidatari coppie con figli, coppie senza figli, persone singole. Chi decide di “fare affido” può rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza, per ricevere informazioni e per iniziare il percorso di preparazione. Possono anche rivolgersi ad Associazioni che si occupano della formazione, nonché del supporto alle famiglie affidatarie durante tutta la durata dell’affido. Gli “aspiranti affidatari” devono seguire un corso di formazione ed avere alcuni colloqui di conoscenza e valutazione. Successivamente potranno essere contattati per eventuali segnalazioni di minori da accogliere. Coloro che lo desiderano possono aderire ai gruppi di affidatari promossi sul proprio territorio, il che permette di confrontarsi con altre famiglie che hanno deciso di intraprendere la “strada dell’accoglienza”, ricevendo sostegno e aiuto. 

A seconda dei bisogni del minore e della disponibilità degli affidatari, l’affido può inoltre essere a tempo pieno, cioè consistente nel trasferimento completo del minore presso gli affidatari, oppure a tempo parziale, cioè solo per alcune ore del giorno o per alcuni giorni della settimana. 

Differenza tra affido e adozione

È utile precisare che c’è una netta differenza tra l’affido familiare e l’adozione. Infatti, l’affido interviene quando la famiglia d’origine del minore verte in una transitoria difficoltà; nel momento in cui tale disagio viene superato il minore rientra a casa. L’affido è dunque un provvedimento temporaneo che si differenzia dall’adozione che è un provvedimento definitivo, per cui in caso di adozione il minore si inserisce definitivamente nella nuova famiglia.

Affido ed adozione seguono due percorsi differenti, non sovrapponibili, per cui una famiglia che volesse adottare un minore non deve, per questo scopo, fare “domanda di affidamento familiare”, bensì rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per chiedere di essere inserita in un’apposita lista delle “famiglie adottive”.

La conclusione dell’affido

L’affido familiare cessa quando la famiglia d’origine ha superato le sue difficoltà. Come l’avvio, anche la conclusione, ordinariamente, avviene in modo graduale. Agli affidatari, salvo eventuali controindicazioni, è consentito incontrare di tanto in tanto il minore avuto in affido, per custodire la relazione affettiva creatasi durante l’accoglienza.